RF086_SOSPENSIONE_DI_ADEMPIMENTI_E_VERSAMENTI_CHIARIMENTI_DELLE_ENTRATE
**********************************
RF094-fl_CNPADC_Contributo_per_lo_studio_in_affitto
**********************************
Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile – Decreto legge ‘Cura Italia’
**********************************
Modello F24 Elide – soppressione della causale contributo APEV
Risoluzione n. 20 del 21-04-2020
**********************************
Codice tributo versamento sostitutiva dell’Irpef per i trasferimenti dall’estero al Mezzogiorno
RIS 19 codice F24 pensionati esteri-21042020
**********************************
DECRETO CRESCITA 2019 – CONVERSIONE IN LEGGE
Sulla G.U. 29 giugno 2019, n. 151 – S.O. n. 26 è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Tra le novità contenute nel decreto in materia di lavoro e previdenza si segnalano le norme che incentivano, con sconti contributivi per i datori di lavoro, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché interventi in tema di incentivi per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (mediante la copertura del bonus occupazione Sud per i primi quattro mesi del 2019). Viene introdotto il contratto di espansione per le imprese con più di 1000 dipendenti e vengono estese e semplificate l’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati e il regime della flat tax per chi accede alla pensione. Inoltre, sono rese strutturali le nuove tariffe INAIL. Di seguito le novità più rilevanti. Tariffe INAIL strutturali (art. 3-sexies) La Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha disposto in via provvisoria, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione delle tariffe INAIL da applicare per il calcolo dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, prevedendo altresì la revisione da effettuarsi al termine del triennio rispetto alle trasformazioni, anche tecnologiche, del mondo produttivo e ai risultati attesi con la sua introduzione. Il Decreto crescita prevede lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a rendere strutturale, a partire dall’anno 2023, la revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Viene così garantita la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell’anno 2022. Rientro dei cervelli (art. 5) Il Decreto crescita introduce significative modifiche al regime degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015) e al regime del rientro dei cervelli (art. 44, D.L. n. 78/2010). Relativamente agli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020: – si incrementa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile; – si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore; – si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; – si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza nelle regioni del Mezzogiorno). Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia, dall’anno 2020): – si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; – si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia). A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione è stata introdotta una deroga per i redditi degli sportivi professionisti impatriati, che rimangono detassati al 50%, invece del 70%. A tali soggetti non si applicano la maggiorazione dell’agevolazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico. Infine, l’applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile. Flat tax pensionati (art. 5-bis) In relazione all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi in capo ai soggetti titolari di redditi da pensione che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno, viene esclusa la necessità che i redditi siano di fonte estera. L’opzione è valida per 9 anni (e non più per 5 anni) ed è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti.
Gli effetti dell’opzione cessano, inoltre, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime in oggetto. INPGI (art. 16-quinquies) L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) è tenuto ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull’incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto l’INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale. Contratto di espansione (art. 26-quater) Il Decreto crescita, modificando l’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, introduce in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 il contratto di espansione nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonchè la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità. Il contratto, sottoscritto dal datore di lavoro e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’intervento delle parti sociali, deve prevedere: – il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; – la programmazione temporale delle assunzioni; – l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante; – per le professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonchè il numero dei lavoratori che possono accedere allo “scivolo” previsto dalla norma. L’impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione, che costituisce parte integrante del contratto di espansione e deve contenere: – i contenuti formativi e le modalità attuative; – il numero complessivo dei lavoratori interessati; – il numero delle ore di formazione; – le competenze tecniche professionali iniziali e finali. Si prevede anche la possibilità per le aziende di incentivare l’uscita dei lavoratori più anziani con uno “scivolo”. In particolare, nel contratto di espansione si prevede poi la possibilità per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.
Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dello “scivolo”. La prestazione in oggetto può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dallo scivolo è consentita una riduzione oraria che non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza. Bonus Sud (art. 39-ter) Il decreto provvede a rifinanziare per i primi quattro mesi del 2019 (dal 1° gennaio al 30 aprile 2019) il bonus Occupazione Sud con l’impiego delle risorse previste nel Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione 2014-2020”, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018, del 28 febbraio 2018. Pensione di inabilità per malattie professionali da amianto (art. 41-bis) Si amplia la platea dei beneficiari della speciale pensione di inabilità che era stata riconosciuta dalla L. n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017) ai lavoratori affetti da malattie correlate all’amianto, a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa La disposizione si applica anche i soggetti che: a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS; b) siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020. Misure per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (art. 49-bis) Il Decreto crescita si propone di potenziare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, riconoscendo un apposito incentivo, che consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione in favore di coloro che: – dispongono erogazioni liberali, di importo pari ad almeno 10.000 euro, agli istituti scolastici per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario; – assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Gli interventi formativi ammessi all’incentivo sono i seguenti: a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie; c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica. L’incentivo sarà riconosciuto a partire dal 2021 e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
*****************
Via libera al bonus quotazioni per i costi di consulenza delle PMI: deciso il codice per fruire del credito
3 June 2019
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52/E del 21 maggio 2019)
Le piccole e medie imprese ammesse, per l’esercizio 2018, al c.d. “bonus quotazioni” possono finalmente sfruttare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta comunicato loro dal Ministero dello sviluppo economico. L’incentivo in questione è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore delle PMI che avviano (e portano a conclusione positivamente) una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (si definiscono piccole imprese quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio sotto i 10 milioni di euro; sono invece medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e fatturato annuo o totale di bilancio sotto i 43 milioni di euro).
Il bonus spetta fino ad un importo massimo di 500.000 euro, è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti dal 2018 al 2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo stesso matura e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) né dell’IRAP e non è soggetto ai limiti annuali di 250.000 euro (utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di 700.000 euro (compensazioni in F24). Per ottenere l’agevolazione, bisogna farne richiesta al MISE tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Entro 30 giorni dal termine per l’invio delle istanze, il ministero comunica agli interessati il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo spettante. Il bonus può essere “speso” dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui ne è stata comunicata l’assegnazione. Il modello F24 deve essere trasmesso solo attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
A tal fine, è stato istituito uno specifico codice tributo (“6901”), da esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, quando l’impresa è tenuta per qualsiasi motivo a riversare il credito, nella colonna “importi a debito versati”). Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento delle spese di consulenza.
******************************
3,580 Visite totali, 1 visite odierne