Con decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (pubblicato nella G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021), sono state introdotte misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge citato, l’assegno temporaneo spetta a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 “ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui, all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
L’assegno temporaneo è riconosciuto su base mensile a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sussistano una serie di requisiti definiti dalla norma.
Nel dettaglio, può presentare la domanda di assegno temporaneo il genitore che:
• sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• sia residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
• sia residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
• sia in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto.
La domanda di assegno temporaneo può essere presentata, a decorrere dal 1° luglio 2021, dal genitore, naturale o adottivo nonché in caso di affido preadottivo, ovvero dal soggetto che agisce in qualità di tutore.Per le domande che saranno presentate entro e non oltre il 30 settembre 2021, l’assegno temporaneo è riconosciuto, fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, con decorrenza dal mese di luglio 2021.La domanda va inoltrata una sola volta per ciascun figlio del richiedente, attraverso i seguenti canali alternativi:
• portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. L’assegno è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
• si prevede una soglia minima di ISEE fino a 7000 euro, in cui gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari ad euro 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero ad euro 217,8 per figlio in caso di nuclei numerosi;
• si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.Gli importi di assegno spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Le modalità di pagamento dell’assegno temporaneo
Il pagamento dell’assegno temporaneo avviene di norma nella misura del 100% al genitore richiedente (es. in caso di nuclei di genitori coniugati, genitori naturali, genitori affidatari in via esclusiva del minore, nuclei monoparentali).
L’importo dell’assegno spettante è corrisposto, a scelta del richiedente, mediante:
• accredito su conto corrente bancario o postale del richiedente, identificato mediante IBAN;
• bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
• libretto postale intestato al richiedente;
• conto corrente estero area SEPA intestato al richiedente;
• carta prepagata con IBAN intestata al richiedente.
Per i beneficiari di Rdc, non è necessario presentare la domanda di Assegno Temporaneo poichè il calcolo del beneficio spettante viene effettuato di ufficio dell’INPS, se dovuto, il pagamento dell’assegno viene effettuato sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019.Nel caso di separazione legale ed effettiva ovvero divorzio dei genitori con affido condiviso dei minori, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge, l’assegno è ripartito tra i due genitori in misura pari al 50%, salvo diverso accordo dei genitori stessi.In presenza di accordo tra i genitori, il pagamento dell’intero assegno può avvenire in favore del genitore richiedente che convive con il figlio. Tuttavia, affinchè tale opzione sia efficace è necessario ottenere, nell’apposita sezione del modello di domanda, il consenso anche dell’altro genitore affidatario del minore.
EMANUELA MARIA MARITATO
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